Art. 7.
(Norme di attuazione).

      1. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento del Servizio, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e su parere conforme del comitato direttivo del Servizio stesso.